Approvato dal Consiglio Nazionale Forense 20   ottobre 1999 
                    Preambolo
                    L'avvocato esercita la propria attività in piena   libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della   persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo   all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia. 
                    Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato   vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto   della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento   comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità   della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del   contraddittorio. 
                    Le norme deontologiche sono essenziali per la   realizzazione e la tutela di questi valori. 
                    Titolo I 
                      principi generali
                    ART. 1 Ambito di applicazione 
  Le norme   deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro   attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. 
                    ART. 2 Potestà disciplinare 
  Spetta agli   organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e   proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono   essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione   dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive,   che hanno concorso a determinare 1' infrazione. 
                    ART. 3 Volontarietà dell'azione 
  La   responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla   volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il   comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti   nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica. 
                    ART. 4 Attività all'estero e attività in Italia   dello straniero 
  Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che   siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al   rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta   l’attività. 
  Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività   professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto   delle norme deontologiche italiane. 
                     
                    ART. 5 Doveri di probità, dignità e   decoro 
  L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei   doveri di probità, dignità e decoro. 
                    
                      
                        - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare   l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la   legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. 
 
                        - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare   per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla   sua reputazione professionale o compromettano l' immagine della classe   forense. 
 
                        - L'avvocato che sia indagato o imputato in un   procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello   stesso procedimento. 
 
                       
                     
                    ART. 6 Doveri di lealtà e   correttezza 
  L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale   con lealtà e correttezza. 
                    
                      
                        - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere   iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave. 
 
                       
                     
                    ART. 7 Dovere di fedeltà 
  E' dovere   dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. 
                    
                      
                        - Costituisce infrazione disciplinare il   comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari   all'interesse del proprio assistito. 
 
                       
                     
                    ART. 8 Dovere di diligenza 
                      L'avvocato   deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. 
                    
                      
                        - In particolare, il difensore può svolgere indagine   difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio   assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona   sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato. 
 
                       
                     
                    ART. 9 Dovere di segretezza e   riservatezza 
  E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale   dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le   informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a   conoscenza in dipendenza del mandato. 
                    
                      
                        - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e   riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale   che per l'attività stragiudiziale. 
 
                        - La segretezza deve essere rispettata anche nei   confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che   il mandato sia accettato. 
 
                        - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del   segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le   persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale. 
 
                        - Il difensore può fornire ai sostituti   ,collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti   processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni   in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione   dell'atto. 
 
                        - Costituiscono eccezione alla regola generale i   casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita   sia necessaria:
                          
                          
                            - per lo svolgimento delle attività di   difesa; 
 
                            - alfine di impedire la commissione da parte dello   stesso assistito di un reato di particolare gravità; 
 
                            - al fine di allegare circostanze di fatto in una   controversia tra avvocato e assistito; 
 
                            - in un procedimento concernente le modalità della   difesa degli interessi dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere   limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. 
 
                           
                         
                       
                     
                    ART. 10 Dovere di   indipendenza 
  Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il   dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da   pressioni o condizionamenti esterni. 
                    
                      
                        - L'avvocato non deve tener conto di interessi   riguardanti la propria sfera personale. 
 
                        - L'avvocato non deve porre in essere attività   commerciale o di mediazione. 
 
                        - Costituisce infrazione disciplinare il   comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il   recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività. 
 
                       
                     
                    ART. 11 Dovere di difesa 
  L'avvocato deve   prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli   organi giudiziari in base alle leggi vigenti. 
                    
                      
                        - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio   deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di   scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un   compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di   legge. 
 
                        - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto   ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta   all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività. 
 
                       
                     
                    ART. 12 Dovere di competenza 
                      L'avvocato   non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata   competenza. 
                    
                      
                        - L'avvocato deve comunicare all'assistito le   circostanti impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per   il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità   della integrazione della difesa con altro collega. 
 
                        - L'accettazione di un determinato incarico   professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico. 
 
                       
                     
                    ART. 13 Dovere di aggiornamento   professionale 
  E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria   preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con   particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l' attività. 
                    ART. 14 Dovere di verità 
                      Le dichiarazioni   in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano   presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato   abbia diretta conoscenza, devono essere vere. 
                    
                      
                        - L'avvocato è tenuto a non utilizzare   intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può   assumere a verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui   fatti, che sappia essere false. 
 
                        - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti   già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di   istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. 
 
                       
                     
                    ART. 15 Dovere di adempimento previdenziale e   fiscale 
                      L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e   fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. 
                    
                      
                        - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere   regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e   all'ente previdenziale. 
 
                       
                     
                    ART. 16 Dovere di evitare   incompatibilità 
  E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di   incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio,   richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine. 
                    
                      
                        - Costituisce infrazione disciplinare l'aver   richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non   dichiarate, ancorché queste siano venute meno. 
 
                       
                     
                    ART. 17 Divieto di pubblicità 
  E’   consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale,   secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della   professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. 
                    
                      
                        - L’informazione può essere data attraverso   opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori,   reti telematiche, anche a diffusione internazionale. 
 
                        - E’ consentita l’indicazione nei rapporti con i   terzi di propri particolari rami di attività. 
 
                        - E’ consentita l’indicazione del nome di un   avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a   suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal   senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. 
 
                       
                     
                    ART. 18 Rapporti con la stampa 
                      Nei   rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve   ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e   interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza   verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i   colleghi. 
                    
                      
                        - Il difensore, con il consenso del proprio   assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di   informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine. 
 
                        - Costituisce violazione della regola deontologica,   in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti   ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi;   spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere   rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità   personale. 
 
                       
                     
                    ART. 19 Divieto di accaparramento di   clientela 
  E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in   genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo   di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. 
                    
                      
                        - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o   ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso   quale corrispettivo per la prestazione di un cliente. 
 
                        - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di   omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di   vantaggi per ottenere difese o incarichi. 
 
                       
                     
                    ART. 20 Divieto di uso di espressioni   sconvenienti ed offensive 
  Indipendentemente dalle disposizioni civili e   penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive   negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei   confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei   terzi. 
                    
                      
                        - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità   delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica. 
 
                       
                     
                    ART. 21 Divieto di attività professionale senza   titolo o di uso di titoli inesistenti 
  L'iscrizione all'albo è requisito   necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e   stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del   relativo titolo. 
                    
                      
                        - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un   titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività   in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche   il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività   irregolare.
 
                       
                     
                    Titolo II 
                      Rapporti con i clienti
                    ART. 22 Rapporto di colleganza in   genere 
  L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un   comportamento ispirato a correttezza e lealtà. 
                    
                      
                        - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine   alle richieste di informativa del collega. 
 
                        - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può   rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga   fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è   obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle   iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega   per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di   urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche   successiva. 
 
                        - L'avvocato non può registrare una conversazione   telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è   consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. 
 
                       
                     
                    ART. 23 Rapporto di colleganza e dovere di   difesa nei processo 
  In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato   deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,   salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. 
                    
                      
                        - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità   alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. 
 
                        - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali   avversari di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando   siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte   assistita. 
 
                        - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere   dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del   collega avversario. 
 
                        - Il difensore che riceva incarico di fiducia   dall'imputato e' tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al   collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto. 
 
                        - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può   collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni,   atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della   legge. 
 
                        - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del   difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta   processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al   fine della effettiva condivisione della strategia processuale. 
 
                       
                     
                    ART. 24 Rapporti con il Consiglio   dell'ordine 
  L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio   dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per   l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere   di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a   sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della   giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. 
                    
                      
                        - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la   mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata   presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito   disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo   giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. 
 
                        - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine   richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un   esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o   adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita   risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare. 
 
                        - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio   dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e   nell'interesse della collettività professionale. 
 
                       
                     
                    ART. 25 Rapporti con i collaboratori dello   studio 
                      L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare   la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione   all'apporto ricevuto. 
                    ART. 26 Rapporti con i   praticanti 
  L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la   effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di   consentire un'adeguata formazione. 
                    
                      
                        - L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato   ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un   compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. 
 
                        - L'avvocato deve atte stare la veridicità delle   annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato   controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. 
 
                        - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che   dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita. 
 
                       
                     
                    ART. 27 Obbligo di corrispondere con il   collega 
  L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la   controparte che sia assistita da altro legale. 
                    
                      
                        - Soltanto in casi particolari, per richiedere   determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o   decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla   controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale   avversario. 
 
                        - Costituisce illecito disciplinare il comportamento   dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e'   assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il   consenso. 
 
                       
                     
                    ART. 28 Divieto di produrre la corrispondenza   scambiata con il collega 
                      Non possono essere prodotte o riferite in   giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza   contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. 
                    
                      
                        - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra   colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa   corrispondenza costituisca attuazione. 
 
                        - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che   assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste. 
 
                        - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la   corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato   professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e' tenuto   ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. 
 
                        - L'interruzione delle trattative stragiudiziali,   nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata   al collega avversario. 
 
                       
                     
                    ART. 29 Notizie riguardanti il   collega 
  L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione   personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative   alla sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale   attinenza con i fatti di causa. 
                    
                      
                        - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere   apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in   particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità. 
 
                        - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato   di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta. 
 
                       
                     
                    ART. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni   affidate ad altro collega 
                      L'avvocato che scelga e incarichi direttamente   altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve   provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita. 
                    ART. 31 Obbligo di dare istruzioni al collega e   obbligo di informativa 
  L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni   al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare   tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da   svolgere. 
                    
                      
                        - L'elezione di domicilio presso altro collega deve   essere preventivamente comunicata e consentita. 
 
                        - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di   definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il   collega che gli ha affidato l'incarico. 
 
                        - L'avvocato corrispondente, in difetto di   istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi   della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato   l'incarico. 
 
                       
                     
                    ART. 32 Divieto di impugnazione della   transazione raggiunta con il collega 
                      L'avvocato che abbia raggiunto con   il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve   astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,   salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o   sopravvenuti. 
                    ART. 33 Sostituzione del collega nell'attività   di difesa 
  Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un   giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere   nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio   per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le   prestazioni svolte. 
                    
                      
                        - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la   successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo   difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della   difesa. 
 
                       
                     
                    ART. 34 Responsabilità dei collaboratori,   sostituti e associati 
  Salvo che il fatto integri un'autonoma   responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente   responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici   ricevuti. 
                    
                      
                        - Nel caso di associazione professionale, è   disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si   riferiscano i fatti specifici commessi. 
 
                       
                     
                    Titolo III 
                      Rapporti con la parte   assistita
                    ART. 35 Rapporto di fiducia 
  Il rapporto   con la parte assistita è fondato sulla fiducia. 
                    
                      
                        - L'incarico deve essere conferito dalla parte   assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo,   che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio   interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte   assistita. 
 
                        - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento   del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica,   patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto   professionale. 
 
                       
                     
                    ART. 36 Autonomia del rapporto 
                      L'avvocato   ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo   possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi   deontologici. 
                    
                      
                        - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare   azioni inutilmente gravose, ne' suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,   fraudolenti o colpiti da nullità. 
 
                       
                     
                    ART. 37 Conflitto di interessi 
  L'avvocato   ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa   determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito. 
                    
                      
                        - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in   cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle   informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli   affari di una parte avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando   lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato   nello svolgimento di un nuovo incarico. 
 
                        - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i   coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria   assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di   essi. 
 
                       
                     
                    ART. 38 Inadempimento al   mandato 
                      Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato,   ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da   non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte   assistita. 
                    
                      
                        - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico   con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole   attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità   procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, é   responsabile dell'adempimento dell'incarico. 
 
                       
                     
                    ART. 39 Astensione dalle   udienze 
  L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle   udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del   codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore. 
                    
                      
                        - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non   aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori   costituiti. 
 
                        - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla   proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.   L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a   singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne   dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie   attività professionali. 
 
                       
                     
                    ART. 40 Obbligo di   informazione 
  L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio   assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della   controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le   ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il   proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi   opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. 
                    
                      
                        - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare   la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi   presumibili del processo. 
 
                        - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte   assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare   prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli. 
 
                        - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio   assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato. 
 
                       
                     
                    ART. 41 Gestione di denaro   altrui 
  L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella   gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati   affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di   renderne sollecitamente conto. 
                    
                      
                        - Costituisce infrazione disciplinare trattenere   oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte   assistita. 
 
                        - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e'   obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi. 
 
                       
                     
                    ART. 42 Restituzione di   documenti 
  L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo   alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento   del mandato quando questa ne faccia richiesta. 
                    
                      
                        - L'avvocato può trattenere copia della   documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia   necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto   pagamento. 
 
                       
                     
                    ART. 43 Richiesta di pagamento 
                      Di norma   l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il   versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto   compenso al compimento dell'incarico. 
                    
                      
                        - L'avvocato non deve richiedere compensi   manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi. 
 
                        - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore   di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne   abbia fatto formale riserva. 
 
                        - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento   dei propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento   alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. 
 
                        - E' consentito all'avvocato concordare onorari   forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza,   purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi   inderogabili di legge. 
 
                       
                     
                    ART. 44 Compensazione 
  L'avvocato ha   diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o   da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche   trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando   vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme   liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari   ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia   già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte   assistita. 
                    
                      
                        - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di   contestazione 1' avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della   parte assistita le somme riscosse per conto di questa. 
 
                       
                     
                    ART. 45 Divieto di patto di quota lite 
                      E'   vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della   prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una   percentuale rapportata al valore della lite. 
                    
                      
                        - E' consentita la pattuizione scritta di un   supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito   favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia   giustificato dal risultato conseguito. 
 
                       
                     
                    ART. 46 Azioni contro la parte assistita per il   pagamento del compenso 
  L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti   della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali,   previa rinuncia al mandato. 
                    ART. 47 Rinuncia al mandato 
                      L'avvocato ha   diritto di rinunciare al mandato. 
                    
                      
                        - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve   dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve   informarla di quanto e' necessario fare per non pregiudicare la difesa. 
 
                        - Qualora la parte assistita non provveda in tempi   ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di   legge l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur   essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero   pervenirgli. 
 
                        - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve   comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita   all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento   ditale formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività,   indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale   comunicazione. 
 
                       
                     
                    Titolo IV 
                      Rapporti con la controparte, i   magistrati e i terzi
                    ART. 48 Minaccia di azioni alla   controparte 
  L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente   ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze   fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere   avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da   intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando   siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. 
                    
                      
                        - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un   colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno   precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di   fiducia. 
 
                        - E' consentito l'addebito a controparte di   competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a   favore del proprio assistito. 
 
                       
                     
                    ART. 49 Pluralità di azioni nei confronti della   controparte 
  L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime   iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non   corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. 
                    ART. 50 Richiesta di compenso professionale alla   controparte 
  E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del   proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica   pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto   dalla legge. 
                    
                      
                        - In particolare é consentito all'avvocato chiedere   alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di   avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. 
 
                       
                     
                    ART. 51 Assunzione di incarichi contro ex   clienti 
  L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è   ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del   nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia   comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente   acquisite 
                    
                      
                        - La ragionevolezza del termine deve essere valutata   anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare. 
 
                       
                     
                    ART. 52. Rapporti con i   testimoni 
                      L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle   circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a   conseguire deposizioni compiacenti. 
                    
                      
                        - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista   dal codice di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi   forensi. 
 
                        - In particolare il difensore che intenda convocare   la persona informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi   i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone dell'importanza civile   e morale delle dichiarazioni che intende rendere. ll difensore deve raccogliere   tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o   audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato. 
 
                       
                     
                    ART. 53 Rapporti con i magistrati 
  I   rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto   quali si convengono alle reciproche funzioni. 
                    
                      
                        - Salvo casi particolari, l'avvocato non può   discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo   senza la presenza del legale avversario. 
 
                        - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di   magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni   e le norme sulla incompatibilità. 
 
                        - L'avvocato non deve approfittare di eventuali   rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per   ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la   natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla   presenza di terze persone. 
 
                       
                     
                    ART. 54 Rapporti con arbitri e consulenti   tecnici 
  L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e   consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche   funzioni. 
                    ART. 55 Arbitrato 
  L'avvocato che abbia   assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e   imparzialità. 
                    
                      
                        - Per assicurare il rispetto dei doveri di   indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro   rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente,   quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o   abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare   dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato   presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne   venga richiesto. 
 
                        - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle   parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione   con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere   il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico. 
 
                       
                     
                    ART. 56 Rapporto con i terzi 
                      L'avvocato   ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del   personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte   le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della   professione. 
                    
                      
                        - Anche al di fuori dell'esercizio della professione   l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo   tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua   capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità. della   professione. 
 
                       
                     
                    ART. 57 
  Elezioni forensi. - L'avvocato   che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad   organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza,   evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle   funzioni. 
                    ART. 58 La testimonianza   dell'avvocato 
  Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre   come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività   professionale e inerenti al mandato ricevuto. 
                    
                      
                        - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al   giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. 
 
                        - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come   testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo. 
 
                       
                     
                    ART. 59 Obbligo di provvedere all'adempimento   delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi 
  L'avvocato é tenuto a   provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti   dei terzi. 
                    
                      
                        - L'inadempimento ad obbligazioni estranee   all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare,   quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi   nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali. 
 
                       
                     
                    Titolo V 
                      Disposizione finale
                    ART. 60 Norma di chiusura 
  Le disposizioni   specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più   ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali   espressi.  |