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[11-09-2012]
 
TELEMARKETING, come opporsi alle telefonate insistenti.
Telefonate commerciali: come opporsi
Le nuove regole del marketing telefonico
Dal 1° febbraio gli abbonati, i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate commerciali:

• Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI"
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
• Via fax: 06.54224822;
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• Tramite il numero verde: 800.265.265;
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it

Chi tutela gli abbonati se, nonostante l'iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?
Il cittadino potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria
Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria o al Garante è bene però:

• accertarsi dell'avvenuta iscrizione al Registro;
• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell'iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l'opposizione diviene effettiva);
• verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

E’ importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:

• chi fa la telefonata commerciale deve rendere visibile il numero chiamante;
• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni;
• l'informativa può essere resa con modalità semplificate.

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (FUB) deve assicurare l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (v. articolo 162, comma 2-quater del Codice).
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